Descrizione
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo hanno lo scopo di conservare e recuperare l’organismo edilizio rispettando i suoi elementi tipologici, formali, strutturali, architettonici e artistici. Questi interventi assicurano anche la funzionalità dell’edificio grazie a un insieme sistematico di opere che consentono destinazioni d’uso compatibili (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, com. 1).
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono:
- il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio
- l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso
- l’eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo non devono comportare aumento della superficie lorda di pavimento.
Si distinguono due tipi di intervento:
- il restauro: finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale. Questi interventi possono essere svolti anche con l’impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con il carattere degli edifici
- il risanamento conservativo: finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici che necessitano di consolidare e integrare gli elementi strutturali e la modificazione dell’assetto planimetrico. Questi interventi possono essere svolti anche con l’impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono essere finalizzati anche alla modifica della destinazione d’uso degli edifici purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri tipologici formali e strutturali dell’organismo edilizio e sia ammessa dagli strumenti urbanistici vigenti.
Approfondimenti
Finiture esterne
(intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi. elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura)
Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l’impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque ammesso l’impoverimento dell’eventuale apparato decorativo, se di pregio.
Elementi strutturali
(fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto)
Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti quando siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d’uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell’edificio. È esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche né modifiche delle quote di imposta e di colmo delle coperture.
Murature perimetrali, tamponamenti, e aperture esterne
Ripristino e valorizzazione dei prospetti nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari e a condizione che il progetto sia esteso all'intera tacciata oggetto dell’intervento. È ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate purché ne sia mantenuto il posizionamento.
Tramezzi e aperture interne
Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla eventuale presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali:
- volte
- soffitti e pavimenti
- affreschi.
Sono ammesse per mutate esigenze funzionali e d’uso modificazioni dell’assetto planimetrico che comportino le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l’impianto distributivo complessivo dell’edificio, con particolare riguardo per le parti comuni.
Finiture interne
(tinteggiatura, intonaci e rivestimenti controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi)
Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l’impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell’eventuale apparato decorativo, se di pregio.
Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti.
Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici
(impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di .scarico, di sollevamento, antincendio: reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi)
Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell’edificio, ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile. In caso di documentata impossibilità, è consentito realizzarli all'esterno a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per inserirli nel contesto dell’edificio.
Per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo occorre presentare la segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 1, Legge Regionale 10/08/2016, n. 16, articolo 10, comma 1 e Legge 07/08/1990, n. 241, art. 19).
Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo che riguardano parti strutturali dell'edificio è possibile richiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 7).